I Piani Comunali sulle Antenne, strumento essenziale per controllare l'eletromagnetismo

Home Ambiente I Piani Comunali sulle Antenne, strumento essenziale per controllare l'eletromagnetismo
I Piani Comunali sulle Antenne, strumento essenziale per controllare l'eletromagnetismo

antennaPerché fare un ‪PianoAntenne‬? Se un Comune rinuncia a dotarsi di uno strumento di pianificazione che blinda le localizzazioni individuate, è sempre tenuto ad accettare le richieste proposte dai gestori.
Intervento su impianto preesistente che comporta aumento della potenza di emissione – Legittimità sospensione della SCIA con richiesta di integrazione di documenti che interrompono il termine di 30 giorni per la formazione del titolo per silenzio-assenso
La Sentenza
Gli interventi di modifica degli impianti esistenti che aumentano la potenza di emissione devono essere assoggettati alla presentazione di una SCIA purché completa di tutta la documentazione prevista; la carenza documentale legittima il Comune a sospendere i termini per la formazione del silenzio assenso.
I fatti
Il TAR Lombardia si esprime sul caso di un intervento di modifica di un impianto di telefonia mobile richiesto da un gestore nel Comune di Magenta.
Il gestore aveva presentato segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) per la modifica tecnologica di un impianto preesistente.
Il Comune, avendo rilevato che tale intervento di modifica avrebbe comportato un significativo aumento della potenza di emissione dell’impianto, ha adottato un provvedimento di non accoglimento della SCIA: sulla base della LR Lombardia 11/2001 (che prevede espressamente un nuovo procedimento autorizzativo per tutte le modifiche alle potenze di emissione degli impianti, e la presentazione di apposita documentazione a carico del gestore), il Comune ha fatto richiesta al gestore dei documenti mancanti ai sensi della LR 11/2001.
Il Comune, con tale richiesta di integrazione documentale, faceva presente al gestore anche il fatto che il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio-assenso era stato interrotto e sarebbe decorso a partire dalla data della richiesta stessa, spostando quindi in avanti anche il termine per la presentazione dei documenti integrativi richiesti ai sensi della LR 11/2001.
A questo punto il gestore ha replicato con una nota di contestazione della richiesta di documenti che integrassero la SCIA, ritenendo tale richiesta un aggravio del procedimento, aggravio non consentito dalla norma statale che al contrario prevede una semplificazione dell’iter.
È quindi intervenuto il giudizio di merito del TAR Lombardia, che ha dato ragione all’operato del Comune, respingendo il ricorso del gestore.
Punti salienti della sentenza
Testualmente il TAR afferma: “la differenza fra la soggezione al regime autorizzatorio e la liberalizzazione dell’attività attraverso la previsione della mera necessità di una segnalazione certificata del suo inizio attiene esclusivamente all’aspetto formale e procedimentale, ossia al modo attraverso il quale deve essere comprovato il rispetto dei requisiti cui l’intervento è soggetto.” E inoltre “Nelle ipotesi “liberalizzate” di cui all’articolo 87-bis è, invece, l’interessato a dover certificare il rispetto di tutte le condizioni di legge, assumendosene la responsabilità.”
Quindi il TAR conclude che correttamente il Comune ha preso in considerazione la disposizione della LR non “per la sua valenza procedimentale – certamente non operante per effetto della richiamata norma statale, che liberalizza gli interventi in esame assoggettandoli a mera segnalazione certificata di inizio di attività – bensì unicamente quanto al profilo, di rilievo sostanziale, attinente alla documentazione necessaria a supporto della SCIA.”
E di conseguenza una SCIA incompleta non può produrre alcun effetto: “anche a voler ammettere che la SCIA possa produrre effetti a fronte di documentazione incompleta … qualora la carenza documentale sia stata tempestivamente contestata dall’amministrazione e non seguita dalla produzione di quanto debitamente richiesto.”
Diverso è il caso in esame: “il privato è chiamato unicamente a produrre atti che rientrano nella sua esclusiva disponibilità e che … sono volti allo scopo precipuo (e certamente non irragionevole) di dare garanzia alla collettività sia in ordine alla regolare manutenzione dell’impianto a tutela della salute pubblica, sia in relazione al corretto smantellamento e ripristino ambientale in caso di dismissione dell’infrastruttura”
Nota di Commento finale
Il TAR ha ritenuto legittimo l’operato del Comune, avallando la richiesta dei documenti integrativi: il Comune infatti non ha contestato l’utilizzo della SCIA (iter previsto dall’art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003 al fine di semplificare il procedimento nei casi di interventi su impianti già esistenti) ma ha richiesto i documenti integrativi necessari al Comune, secondo la LR 11/2001, in quanto l’intervento comportava un aumento della potenza di emissione.
È da sottolineare che il TAR, pur riaffermando il potere di pianificazione dei Comuni, rileva l’ampio margine decisionale che il regolamento urbanistico adottato dal Comune di Magenta assicura comunque ai gestori: tale regolamento infatti non prescrive localizzazioni puntuali ma, indicando intere aree in cui il gestore è tenuto solo a non superare soglie di potenze di emissione prefissate (non il numero degli impianti!), dà facoltà al gestore stesso di indicare localizzazioni alternative, e non fornisce al Comune alcuno strumento di pianificazione concreta del territorio.
Quindi se un Comune rinuncia a dotarsi di uno strumento di pianificazione, che blinda le localizzazioni individuate, è sempre tenuto ad accettare le richieste proposte dai gestori.
http://polab.it/