"MAI CENSURARE IL GIORNALISMO D'INCHIESTA", LA CASSAZIONE ASSOLVE REPORT

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"MAI CENSURARE IL GIORNALISMO D'INCHIESTA", LA CASSAZIONE ASSOLVE REPORT

Milena Gabanelli e Bernardo Iovene assolti dalla contestata diffamazione
La denuncia in «forma dubitativa» di «situazioni oscure» non è diffamazione ma diritto di criticata del giornalista d’inchiesta che non deve essere soggetto a «censura a priori». Con queste conclusioni la Quinta sezione penale della Cassazione ha assolto Milena Gabanelli e Bernardo Iovene dalla contestata diffamazione, dopo la denuncia presentata dai vertici della Casa Olearia Italiana spa, per un servizio andato in onda su Report il 10 marzo del 2002 sulle sofisticazioni alimentari.
Nel servizio Iovene affermava fuori campo: «Senza giri di parole si sospetta proprio della più grande raffineria italiana di Monopoli: abbiamo girato la domanda al presidente».L’azienda si era sentita offesa ma il tribunale di Brindisi aveva ritenuto che il fatto non costituisse reato, riconoscendo in loro favore la «giustificazione del diritto di critica nella forma putativa», ritenendo che avessero agito nella convinzione che quel sospetto fosse fondato.
La corte d’Appello di Lecce confermando il giudizio si era spinta più in là, affermando come hanno contestato i difensori dell’azienda nel ricorso in Cassazione, superando «la questione circa l’ampiezza del dovere di controllo sulla verità della notizia», evidenziando che la trasmissione si era mossa «nell’ambito del diritto di critica» denunciato «situazioni oscure» e rivolgendosi agli organi dello Stato deputati ai relativi chiarimenti, la magistratura e il legislatore.
«Escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo» e «sempre che sussista anche il requisito dell’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica», spiegano i giudici della Cassazione, «l’operato dell’autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all’interesse dell’operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere» questo per «il risvolto del diritto all’espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto».
Ne consegue quindi che «pretendere la censura a priori del giornalismo esplicato mediante la denuncia di sospetti di illeciti, significherebbe degradare fino ad annullarlo il concetto stesso di sospetto e di giornalismo di inchiesta».