Consiglio di Stato sul potere di pianificazione dei Comuni su localizzazione dei ripetitori di telefonia mobile

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Consiglio di Stato sul potere di pianificazione dei Comuni su localizzazione dei ripetitori di telefonia mobile

ripetitoreUlteriore sentenza del Consiglio di Stato che riafferma il potere di pianificazione dei Comuni in tema di localizzazione dei ripetitori di telefonia mobile.
Il Consiglio di Stato, sulla scia della consolidata opinione giurisprudenziale, ribadisce che “le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa» e non «l’impossibilità della localizzazione». Nel regolamento comunale possono essere quindi ammessi anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.”
Il Comune, con la propria attività di regolamentazione e pianificazione, non può modificare le soglie di esposizione fissate dalla regolamentazione statale, né imporre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, SOPRATTUTTO se ciò avviene in assenza di validi rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative (come un piano di localizzazioni tecnicamente supportato da analisi e valutazioni).
Viene invece ritenuta legittima (come nel caso in esame) quella pianificazione comunale che anche se impone limiti distanziali, questi “non appaiono prima facie arbitrari né tesi ad impedire la realizzazione di una struttura efficiente di comunicazioni elettroniche”. E deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’ambito del suo potere di pianificazione, raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001.”
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