Decreto Sviluppo, obbligo colonnine di ricarica dei veicoli in nuovi edifici

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Decreto Sviluppo, obbligo colonnine di ricarica dei veicoli in nuovi edifici

L’obbligo per i nuovi edifici non residenziali oltre i 500 mq. Entro il 1° giugno 2014 l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali. Favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, mediante misure per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. È questo l’obiettivo dell’emendamento approvato dalle commissioni della Camera al Decreto Sviluppo (n. 83/2012), oggi all’esame dell’Aula di Montecitorio.
Le novità vengono introdotte inserendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1, art. 4 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia). Entro il 1° giugno 2014, i Comuni dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi “prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso”. Questo obbligo non riguarderebbe al momento gli edifici pubblici.
Decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, “le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39” (annullamento del permesso di costruire).
Condominio
Viene stabilito inoltre che, “fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile”.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tali deliberazioni, il condomino interessato può installare, a proprie spese, le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Esenzione dal contributo di costruzione
L’emendamento stabilisce anche che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Inoltre, le leggi regionali prevedono che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.