Il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, che proroga l’ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli edifici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013. Confermate quasi tutte le novità sul meccanismo di sgravi, a eccezione della data di entrata in vigore del nuovo regime, anticipata al 6 giugno 2013.
Per il resto, i contenuti del provvedimento sono quelli anticipati nei giorni scorsi: restano incentivati tutti i vecchi interventi, a eccezione della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda le scadenze, il nuovo regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013 per gli interventi di riqualificazione effettuati da privati e fino al 30 giugno 2014 per i lavori di ristrutturazione attuati da condomini e che riguardino almeno il 25% della superficie dell’involucro.
Oltre a innalzare l’aliquota detraibile di di 10 punti percentuali, dal precedente 55% all’attuale 65%, il DL 63/2013 stabilisce dei nuovi tetti massimi, diversificati a seconda del tipo di intervento, alla spesa per cui è possibile richiedere lo sgravio (ad eccezione della sostituzione di serramenti, per i quali non è previsto un tetto massimo), che dovrà in ogni caso essere riscosso dal contribuente in 10 rate annuali di pari importo.
Oltre a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il provvedimento punta a promuovere lo sviluppo tecnologico nell’industria nazionale e rilanciare il settore delle costruzioni e l’occupazione.
Il provvedimento appena pubblicato non si limita a prorogare il sistema di sgravi per la riqualificazione energetica degli edifici, ma stabilisce anche che a partire dal 6 giugno 2013, per vendere o affittare un immobile bisognerà esibire obbligatoriamente un Certificato di efficienza energetica della struttura. Prorogato inoltre fino alla fine dell’anno il bonus Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie generiche e per l’acquisto di pannelli fotovoltaici (qualora si rinunci agli incentivi del Quinto Conto Energia).
Oltre all’ecobonus per le riqualificazioni energetiche, il Consiglio dei ministri ha recentemente varato una proroga della detrazione fiscale per le ristrutturazioni generiche, che a questo punto rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2013 (prima dell’intervento del Governo Letta, la misura era in scadenza il 30 giugno). In attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono le principali novità:
Aliquota detraibile
La percentuale di spesa detraibile resta fissata al 50%. Era stato il Governo Monti a portare l’aliquota a questo livello, innalzando la precedente quota che era stabilita al 36% della spesa sostenuta dal contribuente.
Il tetto di spesa
Anche in questo caso, nessun cambiamento: la spesa massima su cui calcolare la detrazione resta di 96.000 euro. Il massimo credito di imposta di cui può godere il contribuente, quindi, è pari a 48.000 euro (il 50% di 96.000). Prima delle novità introdotte nella precedente legislatura, il tetto di spesa era esattamente della metà.
Incentivi anche per il fotovoltaico
Lo sconto Irpef per le ristrutturazioni edilizie vale per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda le seguenti voci:
progettazione, consulenza, perizie;
esecuzione dei lavori;
acquisto dei materiali;
messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano;
relazione di conformità dei lavori;
imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni, autorizzazioni, denuncia di inizio lavori);
oneri di urbanizzazione.
La principale novità riguarda la possibilità di detrarre la spesa sostenuta per l’acquisto di cucine e altri mobili in muratura destinati all’abitazione da ristrutturare. Come già previsto in passato, il bonus è disponibile anche per chi acquista pannelli fotovoltaici per la propria abitazione ma rinuncia agli incentivi del Quinto Conto Energia.
Possono godere della detrazione tutte le persone fisiche che hanno ristrutturato, entro il 31 dicembre 2012, un immobile di cui sono proprietari, affittuari o usufruttuari, oppure coloro che acquistano un immobile ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative entro il 30 giugno 2013 (ma la ristrutturazione dev’essere conclusa sempre entro il 31 dicembre 2012).
La durata delle rate
A differenza dell’ecobonus del 65%, che può essere riscattato solo in 10 rate annuali, la detrazione Irpef del 50% viene “spalmata” su periodi diversi a seconda della tipologia di contribuente che ne usufruisce. Più nel dettaglio, lo sconto può essere recuperato in:
10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età;
5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni;
3 anni per i contribuenti con più di 80 anni.
Le altre novità
Rispetto a quanto previsto finora, il nuovo provvedimento prevede la decadenza dell’obbligo di trasmettere la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Occorre comunque conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese detraibili, nonché le ricevute dei bonifici come attestazioni dei pagamenti.
10 Novembre 2024