Compostaggio di Comunità, pubblicato il decreto ministeriale

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Compostaggio di Comunità, pubblicato il decreto ministeriale

Ciclo-Compostaggio-Gest-300x200E’ stato pubblicato, il 24/2/2017, sulla Gazzetta Ufficiale n.45, il Decreto sul Compostaggio di Comunità del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare.
Il Decreto è una importante base normativa, previsto dall’articolo 38 della legge 221/2015, che offre l’occasione per la diffusione del compostaggio a piccola scala, la costruzione di capacità in comunità smart, la riduzione dei costi economici e ambientali del trattamento della frazione organica del rifiuto.
La Legge e il relativo Decreto erano nell’aria da anni, rivisti, fermati, sostenuti, emendati, integrati e ora finalmente pubblicati. Per molti di noi, che ne hanno seguito l’iter, rappresenta una svolta che offre una opportunità che comunque va seguita e diffusa. La nostra Associazione si impegna da subito a sostenerne la diffusione in tutti i contesti possibili.
Il Decreto presenta delle definizioni. Alcune di queste sono riportate in seguito:
organismo collettivo: insieme di più utenze conferenti del medesimo comune, unite in una forma associata, che intendono intraprendere un’attività di compostaggio di comunità
strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell’apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
conduttore: soggetto incaricato dal responsabile alla conduzione dell’apparecchiatura;
piano di utilizzo: documento, approvato dall’organismo collettivo, disciplinante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall’attività di compostaggio di comunità.
Di seguito abbiamo ritenuto opportuno riportare risposte a domande che frequentemente vengono poste.
Domande e risposte
D: Quali sono esempi di “organismo collettivo”?
R: A nostro giudizio sono esempi, non esaustivi, condomini, associazioni, consorzi ma anche municipi e comuni
D: Quali utenze possono conferire?
R: Le utenze conferenti possono essere domestiche (famiglie) e non domestiche (attività economiche quali negozi, ristoranti, ecc.)
D: Quali rifiuti possono essere conferiti?
R: Quelli nell’allegato 3 (che comprende i rifiuti di cucine e mense, manutenzione del verde ecc.)
D: Secondo questo Decreto quanti rifiuti organici possono essere conferiti per non avere bisogno di autorizzazioni?
R: fino a 130 tonnellate all’anno.
D: L’attività di compostaggio di comunità deve essere autorizzata?
R: NO, malgrado i titoli dell’articolato facciano riferimento ad autorizzazioni semplificate, si tratta di una semplice comunicazione alle autorità competenti: (Comune, Azienda Rifiuti, ARPA) (art. 3). Si veda anche il modulo predisposto intitolato “comunicazione…”. (Allegato 1)
D: Per l’inizio attività bisogna attendere l’assenso del comune?
R: No, se il comune non richiede nulla, entro 15 giorni dalla comunicazione, si può procedere con l’attività
D: Il Comune può computare il compostaggio di comunità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata?
R: Si, può farlo con sistemi di pesatura o con stime (vedi articolo 8)
D: i rifiuti possono essere raccolti da soggetti terzi (esempio un’azienda)?
R: NO, il conferimento del rifiuto biodegradabile deve avvenire autonomamente da parte delle utenze conferenti ed il compost prodotto è utilizzato esclusivamente da parte delle medesime. Personale dell’azienda può rivestire il ruolo di “conduttore”.
D: Può il conduttore essere un soggetto esterno all’organismo collettivo?
R: Si, è individuato dal responsabile dell’organismo collettivo anche tra soggetti terzi. La conduzione rappresenta una possibile attività per nuove figure professionali entro e fuori le aziende di gestione rifiuti.
D: Quale tipo di strutturante si può utilizzare?
R: Oltre ai pellets da stufa possono essere utilizzati molti altri materiali quali segatura, sfalci ecc. Per la lista completa vedi l’allegato 3.
D: Il conduttore, per ricoprire questo ruolo, deve fare un corso?
R: Si, un corso di almeno 8 ore erogato dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura o da enti o istituti competenti (quindi anche dalla nostra associazione) (art. 7 commi 3 e 4) con rilascio di attestato.
D: Bisogna essere proprietari dell’attrezzatura di compostaggio?
R: NO, secondo l’art. 5 comma 1, “.. o in comodato d’uso o in noleggio”.
D: L’attrezzatura deve essere sul luogo di residenza?
R: NO: deve essere ubicata in aree nella disponibilità giuridica e entro 1 km (art. 5 commi 2 e 3)
D: Il compost deve avere analisi che lo classificano come “ammendante” ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti?
R: Solo se il prodotto è utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (art. 6 comma 2) negli altri casi vale l’allegato 6 che richiede che i valori di temperatura, umidità, acidità (pH) e frazioni estranee siano in assegnati intervalli. Queste misure possono essere effettuate con semplici ed economici strumenti. Le macchine devono essere comunque in grado di produrre, qualora alimentate correttamente, compost secondo il decreto fertilizzanti (riteniamo che questa sia una dichiarazione necessaria del produttore dell’attrezzatura).
D: Quanto dura il processo?
R: Nelle compostiere statiche deve durare almeno 6 mesi, nelle compostiere elettromeccaniche almeno 3 mesi di cui almeno 1 mese in macchina (per i restanti due mesi la maturazione può avvenire in cumulo) (Allegato 5 parte B)
D: Bisogna avere autorizzazioni per il rilascio in atmosfera dell’aria esausta?
R: No. Vi sono due possibili modalità di destino per le arie emesse: rete fognaria o immissione in atmosfera previo filtraggio. All’Allegato 4, si recita:
“Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l’aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.
L’aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “[…] silos per i materiali vegetali”.”